Statuto

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ASSOCIAZIONE TUTELA DI PUNTA ALA

STATUTO

 TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE ‑ DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l’associazione denominata “Tutela di Punta Ala” per la tutela ambientale e culturale della frazione di Punta Ala e dei suoi dintorni.

La sede è in Roma, alla Via Barnaba Oriani n. 85.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede ad altro indirizzo nell’ambito del medesimo Comune, istituire o sopprimere sedi secondarie od amministrative.

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione, che potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea straordinaria, è fino al 31 dicembre 2049.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 3 – Scopo

In relazione alla tipicità del luogo di interesse, Punta Ala e dintorni, l’Associazione ha per scopo:

  • la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale;
  • ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare il patrimonio culturale e ambientale di Punta Ala;
  • l’attività di ricerca e/o formazione correlate.

L’Associazione ha inoltre lo scopo di agire per la tutela, la salvaguardia, la conservazione e la promozione dei diritti di tutti coloro che risiedono, lavorano, dimorano in Punta Ala o dintorni, o che sono titolari di un diritto reale o di godimento su beni immobili siti nell’area.

Art. 4 ‑ Valori e principi dell’Associazione

L’Associazione non ha fini di lucro.

Essa persegue i suoi scopi secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e si prefigge di attuarli, con particolare riferimento alla tutela storico‑ambientale, culturale e paesaggistica dell’area e dei suoi abitanti e fruitori.

Art. 5 – Modalità di perseguimento dello scopo

Per la realizzazione degli scopi l’Associazione, soggetto dotato di adeguata rappresentatività, stabilità e afferenza alla frazione di Punta Ala e dintorni:

  • interagisce con Amministrazioni, istituzioni, comitati, associazioni e persone fisiche o giuridiche;
  • promuove azioni di comunicazione;
  • esercita funzioni di sorveglianza e stimolo;
  • elabora, promuove, sostiene iniziative legislative, regolamentari e amministrative, nonché di studio e promozione;
  • sviluppa le relazioni tra i soci per meglio perseguire gli scopi;
  • rende accessibili ai soci i migliori servizi professionali e di assistenza;
  • promuove azioni di tutela del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico in tutte le opportune sedi, anche giurisdizionali.

L’Associazione persegue i propri fini adottando qualsiasi iniziativa utile e/o opportuna, tra l’altro mediante:

  • la collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e persone fisiche interessate;
  • la formulazione di proposte programmatiche, legislative, amministrative;
  • la promozione e l’esercizio di servizi di consulenza a favore degli associati;
  • la rappresentanza, anche giurisdizionali, presso tutti i soggetti preposti a consentire il raggiungimento degli scopi, in nome e per conto degli associati;
  • l’organizzazione di convegni, incontri, dibattiti, seminari ed eventi culturali;
  • interventi sul territorio e manifestazioni sociali, culturali e sportive;
  • la promozione ed il mantenimento di contatti con chiunque persegua finalità analoghe e/o complementari;
  • la fornitura agli associati dei servizi necessari nell’ambito delle finalità dell’Associazione;
  • la redazione di scritti, documenti, relazioni, pubblicazioni comunque inerenti agli scopi sociali.

Per perseguire i propri fini l’Associazione potrà avvalersi di personale proprio, od anche stipulare contratti conformemente alle proprie esigenze e necessità, compiendo tutte le operazioni che il Consiglio Direttivo riterrà necessarie od utili.

Art. 6 – Regolamento

Lo svolgimento dell’attività potrà essere disciplinato da regolamento interno, redatto e approvato dal consiglio direttivo e ratificato dall’Assemblea.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 – Requisiti dei soci

I soci possono essere ordinari od onorari.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che, nell’area di Punta Ala o dintorni:

  • vi risiedano o vi abbiano sede;
  • siano titolari di un diritto reale o di godimento su immobili, ovvero siano coniugi o parenti entro il secondo grado in linea retta di titolari di un diritto reale o di godimento su immobili;
  • vi lavorino o vi conducano attività economiche.

Possono diventare Soci onorari le persone fisiche che avendo aderito agli scopi e finalità dell’Associazione, si sono particolarmente distinte per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 8 – Domanda di ammissione

L’ammissione a socio – fondatore o ordinario – è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.

Sulla domanda di ammissione devono essere riportati:

  • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e l’eventuale indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni sociali;
  • dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati tutti i documenti che dimostrino i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione come stabilito dall’art. 7.

L’ammissione di un nuovo socio onorario – esonerato dal pagamento di quote e senza diritto di voto – è fatta con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.

Prima dell’iscrizione il socio si impegna:

  • ad adempiere alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo, nonché ad un comportamento irreprensibile in seno all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione all’interessato e la annota sul libro soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione e dall’eventuale Regolamento.

Ove a proprio giudizio non accolga la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chi l’ha proposta può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima successiva convocazione. La delibera dell’Assemblea non è ulteriormente impugnabile.

Art. 9 ‑ Decadenza dei soci

I soci cessano nei seguenti casi:

  • morte, quanto alle persone fisiche;
  • scioglimento o soppressione, quanto ad enti, associazioni e persone giuridiche;
  • recesso, la cui dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà effetto immediato; il socio non può recedere se ha assunto l’obbligo di far parte dell’Associazione per un tempo determinato.

Art. 10 – Esclusione del socio

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dell’eventuale Regolamento delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • previa intimazione, si renda moroso nel versamento anche parziale della quota associativa;
  • assuma iniziative o comportamenti contrari al buon andamento delle attività associative.

La delibera di esclusione, assunta dal Consiglio Direttivo, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento, ed è immediatamente esecutiva.

Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno proporre opposizione all’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima successiva convocazione.

La delibera di esclusione dell’Assemblea non è’ ulteriormente impugnabile.

In ogni caso di cessazione del rapporto – a qualunque causa dovuto – il socio non avrà diritto alla restituzione della quota sociale versata.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 11 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito:

  • dalle quote sociali dell’importo stabilito dal Consiglio direttivo o nell’eventuale Regolamento. Il versamento delle quote è annuale e deve essere effettuato interamente nei termini previsti e costituisce, pertanto, un impegno che i soci sono tenuti a rispettare.
  • da contributi, lasciti, donazioni, dai proventi derivanti dalle attività dell’Associazione, da raccolte di fondi.

Il patrimonio può essere utilizzato unicamente per il conseguimento dello scopo dell’Associazione.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

Art. 13 – Bilancio

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo ed il Piano Finanziario Preventivo, da presentare all’Assemblea per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Associazione può adottare ogni altro documento contabile che si renda necessario per legge o per disposizione dell’Assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge, durante la sua vita l’Associazione non può distribuire in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

TITOLO V

ORGANI

Art. 14 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Collegio dei revisori.

Art. 15 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibere, assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea straordinaria delibera su:

  • modificazioni dello Statuto;
  • scioglimento anticipato.

L’Assemblea ordinaria delibera su:

  • elezione del Consiglio Direttivo, del suo Presidente, del Collegio dei revisori;
  • approvazione del Bilancio di esercizio;
  • approvazione del Regolamento e sue modificazioni;
  • indirizzo generale dell’Associazione;
  • impugnazione di domande di ammissione e delibere di esclusione.

Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione sono altresì fissati giorno, ora e luogo della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato nella prima, né essere successivo di oltre trenta giorni. Nella seconda convocazione l’elenco delle materie da trattare non può essere modi- ficato rispetto alla prima convocazione.

L’avviso di convocazione è normalmente affisso nella sede dell’Associazione e, ove disponibile, nel sito internet della stessa.

Qualora siano stati comunicati, l’avviso è inviato all’indirizzo di posta elettronica, o di telefono cellulare.

La comunicazione di convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere spedita almeno sette giorni prima della data fissata; in caso di estrema urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità indicate per quella ordinaria.

Per l’approvazione del Bilancio consuntivo e del Piano Finanziario preventivo, per la programmazione dell’attività associativa e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, salva diversa comunicazione inviata secondo le modali- tà di cui al primo comma, l’Assemblea ordinaria si riunisce normalmente nel- la seconda decade del mese di Agosto di ogni anno nel luogo nel luogo che sarà indicato ai soci nell’avviso di convocazione o comunicato separatamente.

È ammessa la partecipazione all’assemblea mediante modalità telematiche, secondo le modalità che saranno comunicate dal Presidente nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario.

Art. 17 – Costituzione Assemblea dei soci e validità delle delibere

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci fondatori e quelli ordinari in regola coi versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Ogni socio ha un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare, per mezzo di delega scritta, dal coniuge o da un parente entro il secondo grado o da altro socio; nessuno può rappresentare più di tre soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

  • in prima convocazione con l’intervento, diretto o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza degl’intervenuti su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, salvo quanto previsto all’Art. 28 del presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio direttivo presiede l’Assemblea e verifica la regolarità della costituzione.

L’Assemblea nomina un Segretario per redigere il verbale dell’adunanza.

Le votazioni sono sempre palesi e le delibere dell’Assemblea devono risultare a verbale il quale deve indicare i soci favorevoli, contrari ed astenuti.

Art. 18 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, eletti dall’Assemblea tra i soci in regola con i versamenti, e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno fino a due Vicepresidenti e, su proposta del Presidente, un Tesoriere, con particolari competenze nel settore contabile.

Il Consiglio Direttivo, in conformità alla legge e allo Statuto, provvede alla gestione dell’Associazione per il miglior conseguimento degli scopi, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all’Assemblea dalla legge o dal presente Statuto, approva il programma di attività e ne verifica la realizzazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  • delibera su specifici incarichi affidati dal Presidente a singoli consiglieri delegando loro i necessari poteri precisandone contenuti, limiti, modalità di esercizio;
  • predispone i rendiconti preventivi e consuntivi dell’Associazione;
  • valuta il buon andamento della gestione e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Associazione;
  • cura l’attività di gestione e l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • delibera su ammissione ed esclusione dei soci;
  • aggiorna libri e documenti dell’Associazione;
  • approva eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stabilisce l’importo delle quote associative, in ragione delle effettive necessità dell’Associazione, anche in misura agevolata in favore dei residenti di coloro che svolgono un’attività lavorativa in Punta Ala ed in questo caso per non più di una persona per ogni nucleo familiare e per ogni immobile;
  • coopta i Consiglieri cessati, la cui nomina deve essere sottoposta all’approvazione della prima Assemblea successiva;
  • redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all’assemblea;
  • affida incarichi professionali;
  • promuove domande, giudizi, istanze o ricorsi innanzi l’autorità competente.

Art. 19 ‑ Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario oppure quando lo chiede un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene con ogni mezzo ritenuto idoneo e preavviso di almeno due giorni, salvo casi d’urgenza.

Art. 20 – Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle delibere

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le delibere sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio in sede di adunanza.

Il segretario di turno redige verbale della riunione, che firma assieme al Presidente, curandone l’immediata trascrizione nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo

Decade dalla carica il Consigliere nel momento in cui:

  • perde i requisiti per essere socio;
  • incorre in una delle cause che comportino l’esclusione, come previsto dall’Art. 10 del presente Statuto;
  • non sia presente a tre riunioni consecutive del Consiglio o alla meta’ piu’ una delle riunioni, anche non consecutive, nel corso dell’anno sociale.

Il verificarsi della decadenza è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e convoca, nei quindici giorni successivi, il Consiglio Direttivo per la sua approvazione. In caso di dimissioni e di esclusione di uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo può sostituire i mancanti fino alla prima Assemblea successiva.

I nuovi Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui la decadenza interessi il Tesoriere, alla sua sostituzione provvede immediatamente il Consiglio Direttivo fino alla prima Assemblea successiva. Fino alla nomina di un nuovo Tesoriere le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal Vice Presidente Vicario.

Nel caso in cui la decadenza interessi il Presidente, il Vice presidente Vicario deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Presidente fino alla prima Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora – per qualsiasi causa – venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti eletti. In tal caso l’Assemblea per nuove elezioni è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano d’età o da un revisore.

Art. 22 ‑ Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione avanti a qualsiasi terzo ed istituzione.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e relaziona l’Assemblea sull’andamento dell’Associazione.

Egli sovrintende alla gestione, determina, anche su proposta dei singoli Consiglieri, la materia e gli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio, vigila sull’esecuzione delle delibere.

È autorizzato a riscuotere e a pagare, direttamente o mediante il Tesoriere.

Può’ adottare atti e decisioni urgenti e necessarie all’interesse dell’Associazione e in tal caso convoca immediatamente il Consiglio direttivo per la ratifica.

Nello svolgimento delle proprie attività il Presidente può avvalersi di un ufficio di segreteria all’uopo costituito o di collaboratori esterni.

Art. 23 – I Consiglieri

Oltre agli incarichi previsti dall’Art. 18 del presente Statuto, ai Consiglieri possono essere affidati specifici incarichi delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, limiti e modalità della delega.

Gli incarichi vengono assegnati dal Presidente e ratificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 ‑ Vice Presidenti

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri in carica fino a due Vice Presidenti, di cui uno Vicario in base all’età.

Oltre agli incarichi previsti dall’Art. 18 del presente Statuto, i Vice Presidenti, disgiuntamente ed in ordine di età, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in quelle mansioni per le quali vengano espressamente delegati.

Di fronte ai terzi, la firma di uno dei Vice Presidenti fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente e rispettivamente del Vice Presidente meno anziano.

Art. 25 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in base a particolari competenze nel settore contabile, anche affidando l’incarico a un consulente esterno.

Oltre agli incarichi previsti dall’Art. 18 del presente Statuto, il Tesoriere cura la registrazione delle quote sociali ed i pagamenti, la contabilità e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

In particolare il Tesoriere è tenuto a:

  • tenere l’inventario dei beni;
  • curare la contabilità generale;
  • predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi per la verifica del Presidente;
  • riscuotere tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dagli associati;
  • tenere tutti i registri e documenti contabili;
  • collaborare col commercialista scelto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Tesoriere i poteri di firma sui conti correnti.

Su richiesta di almeno un quinto dei soci il Tesoriere deve esibire la documentazione contabile.

Art. 26 – Revisore unico o Collegio dei revisori

Il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione è affidato a un revisore unico o a un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il revisore unico o i componenti del Collegio sono eletti dall’Assemblea an- che fra non soci, scelti tra persone esperte sul piano professionale, giuridico, amministrativo.

Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

  • verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione;
  • verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di variazione normativa che preveda l’obbligo di nomina di tale organo rendendolo non più facoltativo ma obbligatorio e disponendo altre previsioni in materia sia di collegio sindacale che di revisione legale: l’associazione di adeguerà immediatamente e senza necessità di modificazioni del presente atto alle nuove norme anche variandone la composizione e la durata dell’incarico.

TITOLO VI

COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 27 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci, ovvero tra questi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli Arbitri così designati o, in mancanza di accordo, dal Segretario generale dell’Associazione italiana arbitrato, secondo il cui regolamento si svolgerà la procedura.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 – Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

L’Associazione può essere sciolta anticipatamente mediante delibera dell’Assemblea straordinaria convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei soci. Tale richiesta dovrà essere fatta al Consiglio Direttivo che convoca l’Assemblea entro trenta giorni dal momento di ricevimento della richiesta.

Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento è deliberato con l’approvazione di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.

All’atto dello scioglimento, l’Assemblea delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio ed in tal caso nomina uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto secondo la delibera dell’Assemblea approvata con la maggioranza sopra prevista e potrà essere destinato a favore di altro ente che persegua finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Modifiche statutarie

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste, anche a fini di pubblicità giuridica, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie per adeguamento a leggi interessanti l’Associazione.

Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo.

F.to: Valerio Di Gravio

F.to: Francesco Di Marcantonio Notaio

Modificato in Roma, li 12 maggio 2022


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