L'ammissione a socio - ordinario o residente - e' deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
Il Consiglio, vagliata la domanda, comunica l'ammissione*. Solo dopo questo avviso, l'interessato effettua il versamento della quota associativa annuale, secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Verificato l'avvenuto versamento, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro soci. La quota annuale contribuirà alla realizzazione degli importanti obiettivi che l'Associazione si è posta.
:: SOCIO ORDINARIO
Possono diventare soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che, nell'area di Punta Ala o dintorni:
siano titolari di un diritto reale su immobili, ovvero siano coniugi o parenti entro il secondo grado di titolari di un diritto reale su immobili;
La quota annuale è fissata in 500,00 euro
:: SOCIO RESIDENTE
N.B.: PER QUESTA CATEGORIA AL MOMENTO NON VENGONO ESAMINATE NUOVE RICHIESTE DI AMMISSIONE, IN BASE A DELIBERA ASSEMBLEARE.
Possono diventare soci residenti le persone fisiche o giuridiche che, nell'area di Punta Ala o dintorni:
risiedano o vi abbiano sede; lavorino o conducano attività economiche.
NB: Si intende residente chi vive o lavora stabilmente nel Comune.
La quota annuale è fissata in 50,00 euro.
:: MODALITA' DI PAGAMENTO
Inviare bonifico bancario
- Causale: "Iscrizione Associazione"
Intestatario C/C: "Associazione Tutela di Punta Ala"
- conto corrente num. "146136"
CIN "O" - ABI "01030" - CAB "72219"
Codice IBAN: IT94 O 01030 72219 000 000 146136
(evidenziata in rosso la lettera "O")
acceso presso il Monte Paschi Siena, Agenzia di Punta Ala.
:: MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE ::
I campi contrassegnati con il simbolo * contengono informazioni obbligatorie.
I dati suddetti sono utilizzati solo per uso organizzativo interno dell'Associazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge sulla privacy.
* Ove a proprio giudizio non accolga la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chi l'ha proposta puo' chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima successiva convocazione. La delibera dell'Assemblea non e' ulteriormente impugnabile.