Associazione Tutela di Punta Ala

Il TAR della Toscana dà ragione all’Associazione su “Ex-Bar Corallo”

Il Tar della Toscana ha accolto nel merito le tesi portate avanti dall´Associazione Tutela di Punta Ala e dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e del paesaggio delle province di Siena e Grosseto, annullando, per vincolo paesaggistico, il permesso di costruire, assegnato dal Comune di Castiglione agli attuali proprietari dell´ex bar Corallo sulla spiaggia. Di seguito la sentenza, nota dell´Avvocato Zotta e un articolo di Maremma News.

La sentenza n. 01471/2010 emessa dal TAR Toscana all´esito del giudizio di primo grado n. 745/2009 tra l´Associazione Tutela di Punta Ala ed il Comune di Castiglione della Pescaia “controricorrente” e la SOLIM  “controinteressata” proprietaria dell´immobile: DOWNLOAD

 

Nota dell’Avv. Mario Zotta

Preme osservare come il TAR Toscana, in accoglimento delle tesi avanzate dall´Associazione in sede di ricorso, ha annullato il permesso di costruire del 27 febbraio 2009 ed ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare l´autorizzazione ambientale n. 251 del 13 novembre 2007, poiché le nuove opere, assentite con il titolo edilizio impugnato, ricadono in area soggetta a vincolo  paesaggistico [ e quindi ] l´autorizzazione ambientale doveva essere sottoposta al vaglio dell´Autorità soprintendentizia  che appunto, con nota del 7 febbraio 2008, in contrasto con la predetta autorizzazione del 13 novembre 2007 ha manifestamente espresso un orientamento negativo al rilascio del permesso de quo.

In sostanza, come meglio chiarito nel corpo della sentenza allegata, il TAR Toscana ha ritenuto non condivisibile l´assunto del Comune di Castiglione della Pescaia secondo il quale la Soprintendenza non si sarebbe pronunciata sulla compatibilità ambientale delle opere avendo la stessa chiaramente espresso un orientamento contrario al rilascio del permesso con la nota ” orientamento che non è stato oggetto di impugnativa da parte del Comune.

Infine, seppur irrilevante ai fini del decidere, merita menzione quanto osservato dal TAR Toscana in ordine all´atto di condono edilizio n. 394 del 15 maggio 1990, rilasciato dal Comune in assenza del previo parere della Soprintendenza, condono che pur non viziando in via derivata il susseguente permesso di costruire del 27 febbraio 2009, in quanto non impugnato e non potendo essere disapplicato è, per il Giudice amministrativa comunque illegittimo perché non preceduto dal necessario parere della Soprintendenza “

 

Articolo di Maremma News – 21 Giugno 2010

www.maremmanews.it  

SENTENZA IL TAR BOCCIA GLI ATTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE SU UN ALLOGGIO E UN MAGAZZINO

«Opere irregolari nonostante i permessi»

L´ALLOGGIO del custode e il magazzino dello stabilimento «Belmare» sono del tutto fuorilegge malgrado esistesse il permesso che era stato rilasciato dall´amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia. Non è chiaro se debbano essere demoliti o se il Comune troverà una strada burocratica per salvarlo.

A DECRETARE l´illegittimità della concessione edilizia sono stati i giudici della terza sezione del Tar che hanno accolto il ricorso presentato l´anno scorso dall´avvocato Mario Zotta, per conto di Marco Minoli e dell´associazione Tutela di Punta Ala, contro il Comune (rappresentato dall´avvocato Daniele Falagiani) e nei confronti della Solim (difesa dall´avvocato Leone Liberti). A fianco del Minoli si è schierata anche la Sovrintendenza per le province di Grosseto e Siena (attraverso l´Avvocatura di Stato).

IL PERMESSO di ristrutturare il manufatto edilizio, poi trasformatosi in alloggio e magazzino, era stato dato nel febbraio dello scorso anno, ma il Comune però si era dimenticato del necessario nulla osta ambientale della Sovrintendenza (l´area, sottoposta a vincolo, è in parte a pineta adiacente alle dune di sabbia) quando aveva detto «sì» al condono e aveva omesso di rispondere agli esposti dei residenti della zona (poi riunitisi nell´Associazione), che lamentavano la chiusura dell´accesso al mare che era stato recintato e annesso allo stabilimento.

PER IL TRIBUNALE l´atto di condono «era non legittimo mancando il parere dell´autorità competente» che, anzi, aveva espresso un orientamento negativo sulla vicenda; non esiste quindi il silenzio assenso che è stato invocato dall´amministrazione comunale.

ALBERTO GAVAZZENI

 

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