La fine dell´anno 2009 porta buone  notizie. Come sapete, il 28/12 l´Associazione  Tutela di Punta Ala ha depositato il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ebbene, il 30/12 la Corte Costituzionale  con la sentenza 340/2009 ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell´art. 58  l. 133/2008, che sta  alla base della delibera del 13 Agosto del Comune di Castiglione (che ha reso  edificabile il giardino del Gualdo), con argomentazioni identiche a quelle  dell´Avvocato Mario Zotta. Questa Sentenza faciliterà il  percorso del ricorso. Si può pertanto affermare che vi sono buone  speranze che il giardino del Gualdo sia salvaguardato.
Per chi vuole “cimentarsi” nell´esame della  questione prettamente giuridica, alleghiamo i seguenti documenti:
:: Il mirabile ricorso dell´Avvocato Zotta,  consta di 28 pagine.
Richiede al Presidente della Repubblica, con  articolate e molteplici argomentazioni, l´annullamento, previa  sospensione, della delibera num. 25 del 13 Agosto 2009 del Comune di  Castiglione della Pescaia. (download)
:: Art. 58 legge  133/2008. Il testo della norma. Evidenziato in rosso la parte del comma  2 che è stata dichiarata incostituzionale. (download)
:: La sentenza 340/2009 della Corte  costituzionale (depositata, e quindi resa pubblica, il 30 Dicembre  2009), si pronuncia sul ricorso promosso dalle Regioni Piemonte, Toscana,  Veneto, Emilia Romagna. (download)
Segue Estratto:
“La questione sollevata dalle quattro ricorrenti [sul comma 2], è  fondata, nei sensi di seguito indicati.

La norma  censurata stabilisce che «L´inserimento degli immobili nel piano ne  determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne  dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del  consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni  costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in  quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità  agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province  e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere  effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di  ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni  classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero  nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei  volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente». 

Ancorché  nella ratio dell´art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al  coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e  valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti, non c’è dubbio che, con  riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia  del governo del territorio, anch´essa rientrante nella competenza ripartita  tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all´effetto di variante allo  strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il  piano di alienazione e valorizzazione.

Ai sensi dell´art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali  materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali,  spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di  dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va  intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo  riservata alla seconda l´individuazione degli strumenti concreti da  utilizzare per raggiungere detti obiettivi (ex plurimis: sentenze nn. 237 e  200 del 2009).

Orbene la  norma in esame, stabilendo l´effetto di variante sopra indicato ed escludendo  che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità,  con l’eccezione dei casi previsti nell´ultima parte della disposizione (la quale  pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una  disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si  risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d´intervento al  legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato  parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007). 

Alla  stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l´illegittimità  costituzionale dell´art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con  l´art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo

Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione  iniziale del comma 2, secondo cui  «L´inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente  classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la  destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta  disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre  la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto  legale conseguente all´accertamento che si tratta di beni non strumentali  all’esercizio delle funzioni istituzionali dell´ente, la destinazione  urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle  procedure stabilite dalle norme vigenti. 

per questi  motivi

LA CORTE  COSTITUZIONALE

riservata a  separate pronunzie la decisione sulle altre questioni sollevate con i ricorsi in  epigrafe;

riuniti i  giudizi,

dichiara  l´illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e  la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L´inserimento degli  immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile e ne dispone espressamente la destinazione  urbanistica».”

Buon anno a tutti  e grazie per il sostegno!

 

PS: Ai molti che l´hanno richiesto, comunichiamo che  è possibile partecipare alle spese processuali (attualmente non pienamente  quantificabili, ma per esperienza professionale, senza dubbio non inferiori ai  20.000,00 euro), inviando un contributo al conto corrente  dell´Associazione:

:: IBAN: IT94 O 01030 72219 000 000 146136 (in color rosso la  lettera “O” che è il Codice CIN) –  CAUSALE: “Contributo al ricorso  straordinario”.
Sarà nostra cura tenere aggiornato sul sito  l´elenco dei contributori, che potranno anche utilizzare un alias, se  volessero mantenere l´anonimato (per maggiori informazioni, scrivere a: info@tuteladipuntaala.org).