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ASSOCIAZIONE TUTELA DI PUNTA ALASTATUTOTITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE ‑ DURATA Art. 1 – Denominazione e sede È costituita l’associazione denominata “Tutela di Punta Ala” per la tutela ambientale e culturale della frazione di Punta Ala e dei suoi dintorni. La sede è in Roma, alla Via Barnaba Oriani n. 85. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede ad altro indirizzo nell’ambito del medesimo Comune, istituire o sopprimere sedi secondarie od amministrative. Art. 2 – Durata La durata dell’Associazione, che potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea straordinaria, è fino al 31 dicembre 2049. TITOLO II SCOPO ED OGGETTO SOCIALE Art. 3 – Scopo In relazione alla tipicità del luogo di interesse, Punta Ala e dintorni, l’Associazione ha per scopo:
L’Associazione ha inoltre lo scopo di agire per la tutela, la salvaguardia, la conservazione e la promozione dei diritti di tutti coloro che risiedono, lavorano, dimorano in Punta Ala o dintorni, o che sono titolari di un diritto reale o di godimento su beni immobili siti nell’area. Art. 4 ‑ Valori e principi dell’Associazione L’Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue i suoi scopi secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e si prefigge di attuarli, con particolare riferimento alla tutela storico‑ambientale, culturale e paesaggistica dell’area e dei suoi abitanti e fruitori. Art. 5 – Modalità di perseguimento dello scopo Per la realizzazione degli scopi l’Associazione, soggetto dotato di adeguata rappresentatività, stabilità e afferenza alla frazione di Punta Ala e dintorni:
L’Associazione persegue i propri fini adottando qualsiasi iniziativa utile e/o opportuna, tra l’altro mediante:
Per perseguire i propri fini l’Associazione potrà avvalersi di personale proprio, od anche stipulare contratti conformemente alle proprie esigenze e necessità, compiendo tutte le operazioni che il Consiglio Direttivo riterrà necessarie od utili. Art. 6 – Regolamento Lo svolgimento dell’attività potrà essere disciplinato da regolamento interno, redatto e approvato dal consiglio direttivo e ratificato dall’Assemblea. TITOLO III SOCI Art. 7 – Requisiti dei soci I soci possono essere ordinari od onorari. Possono diventare soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che, nell’area di Punta Ala o dintorni:
Possono diventare Soci onorari le persone fisiche che avendo aderito agli scopi e finalità dell’Associazione, si sono particolarmente distinte per il raggiungimento dei suoi scopi. Art. 8 – Domanda di ammissione L’ammissione a socio – fondatore o ordinario – è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. Sulla domanda di ammissione devono essere riportati:
Alla domanda di ammissione devono essere allegati tutti i documenti che dimostrino i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione come stabilito dall’art. 7. L’ammissione di un nuovo socio onorario – esonerato dal pagamento di quote e senza diritto di voto – è fatta con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo. Prima dell’iscrizione il socio si impegna:
Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione all’interessato e la annota sul libro soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione e dall’eventuale Regolamento. Ove a proprio giudizio non accolga la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chi l’ha proposta può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima successiva convocazione. La delibera dell’Assemblea non è ulteriormente impugnabile. Art. 9 ‑ Decadenza dei soci I soci cessano nei seguenti casi:
Art. 10 – Esclusione del socio L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
La delibera di esclusione, assunta dal Consiglio Direttivo, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento, ed è immediatamente esecutiva. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno proporre opposizione all’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima successiva convocazione. La delibera di esclusione dell’Assemblea non è’ ulteriormente impugnabile. In ogni caso di cessazione del rapporto – a qualunque causa dovuto – il socio non avrà diritto alla restituzione della quota sociale versata. TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO Art. 11 – Patrimonio Sociale Il Patrimonio Sociale è costituito:
Il patrimonio può essere utilizzato unicamente per il conseguimento dello scopo dell’Associazione. Art. 12 – Esercizio Sociale L’esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Art. 13 – Bilancio Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo ed il Piano Finanziario Preventivo, da presentare all’Assemblea per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Associazione può adottare ogni altro documento contabile che si renda necessario per legge o per disposizione dell’Assemblea. Salvo diversa disposizione di legge, durante la sua vita l’Associazione non può distribuire in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali. TITOLO V ORGANI Art. 14 – Organi Sono organi dell’Associazione: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Collegio dei revisori. Art. 15 – Assemblea dei soci L’Assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibere, assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea straordinaria delibera su:
L’Assemblea ordinaria delibera su:
Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea dei soci L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione sono altresì fissati giorno, ora e luogo della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato nella prima, né essere successivo di oltre trenta giorni. Nella seconda convocazione l’elenco delle materie da trattare non può essere modi- ficato rispetto alla prima convocazione. L’avviso di convocazione è normalmente affisso nella sede dell’Associazione e, ove disponibile, nel sito internet della stessa. Qualora siano stati comunicati, l’avviso è inviato all’indirizzo di posta elettronica, o di telefono cellulare. La comunicazione di convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere spedita almeno sette giorni prima della data fissata; in caso di estrema urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità indicate per quella ordinaria. Per l’approvazione del Bilancio consuntivo e del Piano Finanziario preventivo, per la programmazione dell’attività associativa e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, salva diversa comunicazione inviata secondo le modali- tà di cui al primo comma, l’Assemblea ordinaria si riunisce normalmente nel- la seconda decade del mese di Agosto di ogni anno nel luogo nel luogo che sarà indicato ai soci nell’avviso di convocazione o comunicato separatamente. È ammessa la partecipazione all’assemblea mediante modalità telematiche, secondo le modalità che saranno comunicate dal Presidente nell’avviso di convocazione. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario. Art. 17 – Costituzione Assemblea dei soci e validità delle delibere Hanno diritto di voto in Assemblea i soci fondatori e quelli ordinari in regola coi versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. Ogni socio ha un voto. Ogni socio può farsi rappresentare, per mezzo di delega scritta, dal coniuge o da un parente entro il secondo grado o da altro socio; nessuno può rappresentare più di tre soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza degl’intervenuti su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, salvo quanto previsto all’Art. 28 del presente Statuto. Il Presidente del Consiglio direttivo presiede l’Assemblea e verifica la regolarità della costituzione. L’Assemblea nomina un Segretario per redigere il verbale dell’adunanza. Le votazioni sono sempre palesi e le delibere dell’Assemblea devono risultare a verbale il quale deve indicare i soci favorevoli, contrari ed astenuti. Art. 18 – Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, eletti dall’Assemblea tra i soci in regola con i versamenti, e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno fino a due Vicepresidenti e, su proposta del Presidente, un Tesoriere, con particolari competenze nel settore contabile. Il Consiglio Direttivo, in conformità alla legge e allo Statuto, provvede alla gestione dell’Associazione per il miglior conseguimento degli scopi, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all’Assemblea dalla legge o dal presente Statuto, approva il programma di attività e ne verifica la realizzazione. In particolare il Consiglio Direttivo:
Art. 19 ‑ Convocazione del Consiglio Direttivo Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario oppure quando lo chiede un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene con ogni mezzo ritenuto idoneo e preavviso di almeno due giorni, salvo casi d’urgenza. Art. 20 – Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle delibere Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le delibere sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio in sede di adunanza. Il segretario di turno redige verbale della riunione, che firma assieme al Presidente, curandone l’immediata trascrizione nel libro verbali del Consiglio Direttivo. Art. 21 – Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo Decade dalla carica il Consigliere nel momento in cui:
Il verificarsi della decadenza è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e convoca, nei quindici giorni successivi, il Consiglio Direttivo per la sua approvazione. In caso di dimissioni e di esclusione di uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo può sostituire i mancanti fino alla prima Assemblea successiva. I nuovi Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Nel caso in cui la decadenza interessi il Tesoriere, alla sua sostituzione provvede immediatamente il Consiglio Direttivo fino alla prima Assemblea successiva. Fino alla nomina di un nuovo Tesoriere le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui la decadenza interessi il Presidente, il Vice presidente Vicario deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Presidente fino alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora – per qualsiasi causa – venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti eletti. In tal caso l’Assemblea per nuove elezioni è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano d’età o da un revisore. Art. 22 ‑ Il Presidente Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione avanti a qualsiasi terzo ed istituzione. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e relaziona l’Assemblea sull’andamento dell’Associazione. Egli sovrintende alla gestione, determina, anche su proposta dei singoli Consiglieri, la materia e gli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio, vigila sull’esecuzione delle delibere. È autorizzato a riscuotere e a pagare, direttamente o mediante il Tesoriere. Può’ adottare atti e decisioni urgenti e necessarie all’interesse dell’Associazione e in tal caso convoca immediatamente il Consiglio direttivo per la ratifica. Nello svolgimento delle proprie attività il Presidente può avvalersi di un ufficio di segreteria all’uopo costituito o di collaboratori esterni. Art. 23 – I Consiglieri Oltre agli incarichi previsti dall’Art. 18 del presente Statuto, ai Consiglieri possono essere affidati specifici incarichi delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, limiti e modalità della delega. Gli incarichi vengono assegnati dal Presidente e ratificati dal Consiglio Direttivo. Art. 24 ‑ Vice Presidenti Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri in carica fino a due Vice Presidenti, di cui uno Vicario in base all’età. Oltre agli incarichi previsti dall’Art. 18 del presente Statuto, i Vice Presidenti, disgiuntamente ed in ordine di età, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in quelle mansioni per le quali vengano espressamente delegati. Di fronte ai terzi, la firma di uno dei Vice Presidenti fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente e rispettivamente del Vice Presidente meno anziano. Art. 25 – Il Tesoriere Il Tesoriere è nominato, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in base a particolari competenze nel settore contabile, anche affidando l’incarico a un consulente esterno. Oltre agli incarichi previsti dall’Art. 18 del presente Statuto, il Tesoriere cura la registrazione delle quote sociali ed i pagamenti, la contabilità e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge. In particolare il Tesoriere è tenuto a:
Il Presidente può delegare al Tesoriere i poteri di firma sui conti correnti. Su richiesta di almeno un quinto dei soci il Tesoriere deve esibire la documentazione contabile. Art. 26 – Revisore unico o Collegio dei revisori Il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione è affidato a un revisore unico o a un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il revisore unico o i componenti del Collegio sono eletti dall’Assemblea an- che fra non soci, scelti tra persone esperte sul piano professionale, giuridico, amministrativo. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di variazione normativa che preveda l’obbligo di nomina di tale organo rendendolo non più facoltativo ma obbligatorio e disponendo altre previsioni in materia sia di collegio sindacale che di revisione legale: l’associazione di adeguerà immediatamente e senza necessità di modificazioni del presente atto alle nuove norme anche variandone la composizione e la durata dell’incarico. TITOLO VI COMPOSIZIONE DELLE LITI Art. 27 – Risoluzione delle controversie Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci, ovvero tra questi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli Arbitri così designati o, in mancanza di accordo, dal Segretario generale dell’Associazione italiana arbitrato, secondo il cui regolamento si svolgerà la procedura. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 28 – Scioglimento e liquidazione dell’Associazione L’Associazione può essere sciolta anticipatamente mediante delibera dell’Assemblea straordinaria convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei soci. Tale richiesta dovrà essere fatta al Consiglio Direttivo che convoca l’Assemblea entro trenta giorni dal momento di ricevimento della richiesta. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento è deliberato con l’approvazione di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. All’atto dello scioglimento, l’Assemblea delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio ed in tal caso nomina uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione. Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto secondo la delibera dell’Assemblea approvata con la maggioranza sopra prevista e potrà essere destinato a favore di altro ente che persegua finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 29 – Modifiche statutarie Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste, anche a fini di pubblicità giuridica, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie per adeguamento a leggi interessanti l’Associazione. Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo. F.to: Valerio Di Gravio F.to: Francesco Di Marcantonio Notaio Modificato in Roma, li 12 maggio 2022 Scarica lo Statuto in formato .pdf (download) |