La Corte costituzionale, con la sentenza 355/2008, ha dichiarato l´illegittimità delle tariffe di contribuzione per la depurazione delle acque richieste a quanti non usufruiscano di tale servizio. L´Associazione ha chiesto a Claudio Ceroni, Presidente Acquedotto del Fiora, se Punta Ala è interessata a tale statuizione. Di seguito la Sua risposta alle nostre domande.
Domande poste dall´Associazione:
:: Punta Ala è servita da un servizio di depurazione acqua? :: Gli utenti di Punta Ala hanno nella propria bolletta una voce relativa al contributo tariffario per la depurazione acqua? :: Secondo quali modalità sarà possibile essere esentati dal versamento del contributo di depurazione, dopo la Sentenza Corte costituzionale 335/2008? :: E´ previsto un rimborso per il pregresso? E se sì, secondo quali modalità e tempistica?
Dott. Claudio Ceroni:
E´ stata ampiamente trattata la questione della sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale che statuisce che il canone di depurazione sia dovuto solo in presenza di effettivo svolgimento del servizio. Dal 15 ottobre 2008 l´Azienda (Acquedotto del Fiora) non fattura più il canone di depurazione in tutti i casi ” CONOSCIUTI ” di assenza o non funzionamento del servizio. Ho evidenziato il termine “conosciuti ” perché ci sono centri abitati in cui alcune parti residuali non sono allacciate ai depuratori ed in questi casi stiamo facendo un accurato censimento per avere un quadro definitivo. Nel caso specifico di Punta Ala è servita da un impianto di depurazione dal quale tra l´altro recuperiamo l´acqua per uso irriguo con grande soddisfazione per questo servizio ambientale, ma non escludo che possano esserci casi isolati di abitazioni non allacciate all´impianto di depurazione (purtroppo è il caso di abusi poi condonati!!!) oppure dotate di autonome fosse imhoff che in questo caso non pagano ne la fognatura ne la depurazione. Avendo la decisione della Corte determinato un vuoto legislativo è intervenuto il legislatore che il 26 febbraio u.s. in sede di conversione in legge del DL 208/2008 ha stabilito comportamenti futuri e, per quanto attiene i rimborsi anche in relazione al passato. Allego la norma in questione e mi si consentirà un piccolo commento ad un intervento della Corte che, sicuramente legittimo sotto il profilo dell´osservanza formale della legge, aveva qualche “lacuna” in ordine alla ratio. Acquedotto del Fiora si è prontamente adeguata al dispositivo dell´Alta Corte ma la questione è però di notevole complessità dal momento che con l´attuale strutturazione della tariffa, la riduzione del prelievo determina l´impossibilità di realizzare nuovi depuratori o, in alternativa, farli pagare ai cittadini residenti nei comuni già provvisti degli impianti. In definitiva quello che può apparire come un ” vantaggio ” con la restituzione delle somme non dovute, si trasforma in un ” danno ” perché riduce la possibilità di costruire nuovi impianti di depurazione, oppure in una ” ingiustizia ” facendoli pagare ai cittadini di altri Comuni che già usufruiscono di questo servizio perchè avevano avuto amministratori attenti alle tematiche ambientali. A questo sembra aver trovato soluzione un recente decreto legge che, intervenendo nella struttura del metodo tariffario, tiene conto dei costi ambientali causati dagli utenti stabiliti in zone prive di impianti di depurazione, ponendo le premesse per non ridurre il prelievo ed applicando il principio sancito nel Tratto UE del “chi inquina paghi”.