L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato al TAR Toscana la delibera n. 9/2021 del Comune di Castiglione della Pescaia avente ad oggetto “Concessione per ampliamento porto Punta Ala e rideterminazione durata
concessione demaniale marittima in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere realizzate
” e agli atti ad essa presupposti, con la quale è stato disposto di individuare Marina di Punta Ala S.p.A. quale soggetto attuatore del progetto di ampliamento del Porto Turistico di Punta Ala e, a tal fine, assentire il prolungamento della durata della concessione demaniale marittima e contestuale ampliamento pari ad anni quarantacinque a decorrere dal 16 giugno 2033. La prima udienza si terrà nel mese di novembre 2021. Seguiremo l’evolversi della vicenda.

COMUNICATO STAMPA AGCM SULLA VICENDA

Nella riunione del 27 aprile 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla delibera del Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia, n. 5, del 21 gennaio 2021, avente ad oggetto “Concessione per ampliamento porto Punta Ala e rideterminazione durata concessione demaniale marittima in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere realizzate” e agli atti ad essa presupposti, con la quale è stato disposto di individuare Marina di Punta Ala S.p.A. quale soggetto attuatore del progetto di ampliamento del Porto Turistico di Punta Ala e, a tal fine, assentire il prolungamento della durata della concessione demaniale marittima e contestuale ampliamento pari ad anni quarantacinque a decorrere dal 16 giugno 2033.

Nel parere motivato l’Autorità aveva evidenziato una serie di criticità riconducibili ai seguenti
profili:

1) il rinnovo e ampliamento della concessione erano stati richiesti con quattordici anni di
anticipo rispetto alla naturale scadenza della concessione nel 2033, disincentivando gli operatori
terzi dal proporre istanze concorrenti, attesa la complessità e difficoltà di programmare con tanto
anticipo investimenti di rilevante portata;

2) la mancata sollecitazione da parte dell’Amministrazione comunale di un reale confronto competitivo tra gli operatori eventualmente interessati, specificando caratteristiche dell’ampliamento e ammontare degli investimenti necessari;

3) la durata particolarmente lunga della concessione e la sua estensione di ulteriori 5 anni rispetto al termine
ritenuto congruo dalle perizie tecniche richieste dal Comune e acquisite al procedimento.

A seguito della ricezione del parere motivato, il Comune di Castiglione della Pescaia, in data 30
giugno 2021 ha comunicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le proprie
osservazioni rappresentando, inter alia, l’esigenza di provvedere rapidamente all’effettuazione di
investimenti strutturali di rifacimento del Porto, per i quali bisognerebbe altrimenti attendere il 2033.
Preso atto del mancato adeguamento del Comune di Castiglione della Pescaia al parere motivato ai
sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, nella propria riunione del 13 luglio 2021, ha deliberato l’impugnazione dinanzi al TAR per
la Toscana della delibera in esame.

ESTRATTO BOLLETTINO AGCM 2 AGOSTO 2021 CON APPROFONDIMENTO

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