Il Consiglio di Stato il 31 Agosto 2010 si è pronunciato in via definitiva sulla questione dell´ex Bar Corallo, una erigenda costruzione in muratura al posto dell´ex bar Corallo, sulla spiaggia di Punta Ala.
I lavori partiti nel febbraio 2009 nell´area dell´ex “Bar Corallo”, erano stati bloccati, tramite iniziativa dell´Associazione, in via sospensiva, dal Tar Toscana, tale provvedimento confermato in seguito dal Consiglio di Stato. Nel mese di Maggio 2010 invece la sentenza n. 1471/2010 emessa dal TAR Toscana aveva dato ragione nel merito all´Associazione. Il Comune di Castiglione della Pescaia e la società interessata alla costruzione aveva nuovamente chiesto una sospensiva al Consiglio di Stato, che, infine, si è pronunciato, decidendo per la pronuncia nel merito, a fine agosto 2010).
In allegato a questa comunicazione troverete il testo della sentenza n. 6554 del 13 settembre 2010 con la quale il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi proposti separatamente dal Comune di Castiglione della Pescaia e dalla società interessata all´acquisto avverso la sentenza prot. 1471/2010, definitivamente pronunciando sulla controversia ha respinto i ricorsi confermando l´annullamento del permesso di costruire Prot. n. 7679 del 3 marzo 2009 P.E. n 203/1/2005 rilasciato dal Comune di Castiglione della Pescaia.
SENTENZA 6554/2010: DOWNLOAD
Di primaria importanza al di là della questione in sé, è la indubbia legittimazione ad agire dell´Associazione Tutela di Punta Ala, sancita dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva, risultato che avrà ricadute positive in futuro per la tutela del paesaggio del territorio di Punta Ala.
NOTA AVV. MARIO ZOTTA
Il Supremo Collegio, in accoglimento delle ragioni articolate dall´Associazione nel ricorso di primo grado, ha acclarato l´illegittimità del provvedimento adottato dal Comune in quanto adottato sull´erroneo presupposto del silenzio assenso dalla Soprintendenza, Soprintendenza che, al contrario, aveva sollevato rilevanti dubbi di compatibilità ambientale sia del manufatto autorizzato dal Comune sia della preesistenza anch´essa autorizzata con concessione in sanatoria “condono edilizio” dal medesimo Comune, ma in assenza della prescritta verifica di compatibilità ambientale.
Nel rinviare per completezza al testo integrale della sentenza (in allegato) sono peraltro a segnalare, in quanto di interesse generale per l´associazione,
come il Collegio nel concordare “con la tesi per cui l´esplicita legittimazione, ai sensi degli articolo 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all´azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l´ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio” ha definitivamente acclarato la legittimazione attiva dell´Associazione in tutte le questioni attinenti alla tutela del paesaggio della frazione di Punta Ala.